Ordinanza — n. 35119/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 02/09/1960 avverso l'ordinanza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 10.7.2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Artiano Giovanni, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 13.3.2017 e 19.12.2017, dalla Corte di appello di Napoli. Il difensore di Artiano Giovanni ha presentato ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione, non essendo stati vagliati i plurimi indicatori della continuazione prospettati con la istanza originaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35119/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Artiano Giovanni ha presentato ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione, non essendo stati vagliati i plurimi indicatori della continuazione prospettati con la istanza originaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 02/09/1960 avverso l'ordinanza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 10.7.2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Artiano Giovanni, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 13.3.2017 e 19.12.2017, dalla Corte di appello di Napoli. Il difensore di Artiano Giovanni ha presentato ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione, non essendo stati vagliati i plurimi indicatori della continuazione prospettati con la istanza originaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi di merito e quindi non consentiti. L'ordinanza, dato atto che le condanne avevano riguardato violazioni della legislazione sulle armi commesse nella stessa abitazione dell'istante e accertate a distanza di quasi un anno l'una dall'altra, ha escluso che i reati fossero stati deliberati nel medesimo contesto, bensì il secondo successivamente all'accertamento del primo. Il ricorso in esame, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura sotto i profili della effettività, coerenza ed adeguatezza logica delle argomentazioni svolte, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dalla Corte di appello. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna deU ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente M.chele ia9chi n Angela Tardio eletuct: