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Ordinanza — n. 35118/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting a new factual assessment of crime continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35118/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Leonard's appeal inadmissible because it sought a new evaluation of factual circumstances regarding crime continuity. The lower court had already determined that two drug trafficking offenses, committed two years apart with differing gravities, lacked a common deliberative moment. The Supreme Court rejected the argument that the lower court failed to consider the crimes as homogeneous, ruling that the appeal constituted an impermissible attempt to re-evaluate facts already correctly assessed.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Criminal appeals based on merits are inadmissible; courts cannot re-evaluate factual circumstances already correctly assessed by lower instances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continuity of crimes drug trafficking offenses new factual assessment homogeneous crimes common deliberative moment costs of appeal concorso ideale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METUSHI LEONARD nato a FIER ( ALBANIA) il 17/02/1978 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; o

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 25.7.2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Metushi Leonard, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 12.11.2002, dal Tribunale di Perugia e, in data 21.11.2006, dal Tribunale di Padova. Il difensore di Metushi Leonard ha presentato ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione, non essendo stato considerato che si trattava di reati omogenei commessi nel medesimo territorio e con modalità esecutive analoghe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi di merito e quindi non consentiti. L'ordinanza, dato atto del titolo dei reati, omogenei, e del tempo e luogo di consumazione, ha ritenuto che non fosse ravvisabile un comune momento deliberativo in quanto si trattava di reati di diversa gravità - essendo il secondo reato relativo a traffico di stupefacenti di ingente quantità - commessi a distanza di circa due anni (settembre 2002 - marzo 2004). Il ricorso in esame, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura sotto i profili della effettività, coerenza ed adeguatezza logica delle argomentazioni svolte, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dalla Corte di appello.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il