Ordinanza — n. 35117/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO FERDINANDO nato a NAPOLI il 21/03/1978 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza pronunciata in data 16.10.2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26.3.2015, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Musto Ferdinando colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 25.5.2013, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione. Ha presentato ricorso per cassazione Musto Ferdinando, denunciando l'omessa motivazione del giudizio di colpevolezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35117/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 25.5.2013, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione. Ha presentato ricorso per cassazione Musto Ferdinando, denunciando l'omessa motivazione del giudizio di colpevolezza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO FERDINANDO nato a NAPOLI il 21/03/1978 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 16.10.2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26.3.2015, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Musto Ferdinando colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 25.5.2013, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione. Ha presentato ricorso per cassazione Musto Ferdinando, denunciando l'omessa motivazione del giudizio di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato: il difensore si è limitato ad autenticare la sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato. Comunque, la censura motivazionale riguarda punto della decisione - il giudizio di colpevolezza - che è stato esaminato dal secondo giudice, che ha motivato la condivisione del giudizio formulato dal Tribunale osservando che la polizia giudiziaria aveva direttamente constatato che l'imputato era in possesso di telefono cellulare, in violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente MichleteiRchi Angela Tardio - v , ,