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Ordinanza — n. 35115/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35115/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35115/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO ARCANGELO nato a MADDALONI il 22/12/1974 avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza pronunciata in data 10.5.2016 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 1.10.2010, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato Bernardo Arcangelo colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 30.12.2009, ha rideterminato la pena inflitta in anni uno di reclusione. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Bernardo Arcangelo, denunciando la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen. in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri.

Regesto Legislator

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art. 350 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35115/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 30.12.2009, ha rideterminato la pena inflitta in anni uno di reclusione. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Bernardo Arcangelo, denunciando la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen. in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza carcerazione preventiva eccessiva misura di sicurezza penale impunità diritti del detenuto sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 350 cod. proc. pen
Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Bernardo Arcangelo, denunciando la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO ARCANGELO nato a MADDALONI il 22/12/1974 avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 10.5.2016 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 1.10.2010, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato Bernardo Arcangelo colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 30.12.2009, ha rideterminato la pena inflitta in anni uno di reclusione. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Bernardo Arcangelo, denunciando la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen. in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato ed è articolato genericamente, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione - che ha fondato la decisione sull'esito negativo del controllo effettuato dai carabinieri presso l'abitazione dell'imputato - il ricorso denuncia violazione della legge processuale non oggetto di motivo di appello, secondo quanto indicato dalla sentenza impugnata, e relativa a dichiarazione dell'imputato valorizzata solo a conferma dell'accertamento già compiuto. Si deve aggiungere che si tratta di dichiarazione spontanea, legittimamente rientrante nel compendio probatorio utilizzabile nel giudizio abbreviato. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente ?tl