Ordinanza — n. 35114/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLA MICHELE nato a MADDALONI il 02/02/1976 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza pronunciata in data 2.10.2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5.1.2018, con cui il Tribunale di Nola aveva dichiarato Petrella Michele colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Acerra il 9.11.2014, condannandolo alla pena di mesi 4 di arresto ed C 800 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Petrella Michele, denunciando difetto di motivazione in ordine all'assenza di giustificato motivo e alla Commisurazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/1975; Ordinanza — n. 35114/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commesso in Acerra il 9.11.2014, condannandolo alla pena di mesi 4 di arresto ed C 800 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Petrella Michele, denunciando difetto di motivazione in ordine all'assenza di giustificato motivo e alla Commisurazione della pena.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLA MICHELE nato a MADDALONI il 02/02/1976 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 2.10.2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5.1.2018, con cui il Tribunale di Nola aveva dichiarato Petrella Michele colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Acerra il 9.11.2014, condannandolo alla pena di mesi 4 di arresto ed C 800 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Petrella Michele, denunciando difetto di motivazione in ordine all'assenza di giustificato motivo e alla Commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato genericamente e ha contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come l'imputato si fosse limitato ad affermare di aver tenuto il bastone di ferro in auto per "una generica esigenza di lavoro", giustificazione ritenuta non attendibile sia per la genericità sia per il contesto del fatto avendo l'imputato fatto ricorso al bastone nell'ambito di uno acceso contrasto con altro soggetto, il ricorso ha riproposto l'argomento di merito fondato su quanto dichiarato dall'imputato e sulla circostanza che il bastone non era stato impugnato.
Si tratta di rilievi di merito, che non svolgono alcuna censura alla struttura della motivazione, che ha valutato l'assunto difensivo e lo ha ritenuto non attendibile, sulla base dello specifico dato fattuale attestato dalla polizia giudiziaria, intervenuta quando Petrella stava per impugnare il bastone, collocato sul divano posteriore della sua auto. La pena era stata contenuta nel minimo edittale e la censura motivazionale risulta dunque articolata in termini generici. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Mi lg ee Bianch , i 7 r Angela Tardio UtIC4 ' r CTEU .1),"n ,