Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35113/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of merit; court rejects argument that prison regime application violated law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35113/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible a cassation appeal filed by Rebeshi Ismail against a surveillance tribunal order rejecting his claim regarding the application of Article 41-bis of the Penal Code. The defense argued that the association was inactive and the detainee's role was insignificant, yet the lower court maintained the danger to public order persisted due to ongoing external communications. The court ruled that the appeal exceeded the scope of cassation review by challenging the factual assessment rather than pointing to a violation of law, thus dismissing the request for merit review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the factual assessment of the lower court's decision without demonstrating a violation of law, as the appeal must be limited to legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility Article 41-bis Penal Code surveillance tribunal order lack of merit review public order danger assessment riesame della curatela vigilanza su base consolidata messa in pericolo dell'ordine costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis ord. pen.
Con ordinanza depositata in data 29.9.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Rebeshi Ismail avverso l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. disposta con decreto in data 4.7.2019 del Ministro della Giustizia.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBESHI ISMAIL nato il 23/05/1983 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; /do

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 29.9.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Rebeshi Ismail avverso l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. disposta con decreto in data 4.7.2019 del Ministro della Giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Rebeshi Ismail, denunciando la assenza di motivazione in ordine alla verifica della attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, a fronte della cessazione dell'associazione di riferimento e del livello non qualificato del ruolo associativo del detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha specificamente motivato la sussistenza, nell'attualità, del pericolo che il detenuto, ove ammesso al regime ordinario, mantenga il collegamento con la criminalità organizzata, osservando, da una parte, che il gruppo criminale di riferimento era ancora operativo e, dall'altra, che il detenuto, mai dissociatosi, vi era stato inserito a livello organizzativo ed aveva continuato, anche dal carcere, a comunicare con l'esterno con telefono cellulare e mail.

Il ricorso ha svolto argomentazioni di merito, osservando, da una parte, che la contestazione così detta chiusa della partecipazione associativa dava conto della successiva inoperatività del sodalizio e, dall'altra, che plurimi erano gli indicatori di un ruolo non qualificato del ricorrente all'interno del sodalizio di riferimento; infine, le comunicazioni ai familiari avevano avuto ad oggetto le attività imprenditoriali del detenuto. Dunque, la difesa ha proposto una lettura alternativa dei dati valorizzati nel provvedimento applicativo e in quello giurisdizionale di conferma, andando oltre i limiti della impugnazione in cassazione consentita solo per violazione di legge, e dunque nel caso di motivazione assente.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente ,