Ordinanza — n. 35112/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CLAUDIO nato a SURBO il 26/12/1970 avverso l'ordinanza del 18/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 6.10.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Vitale Claudio avverso la proroga del regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. disposta con decreto in data 30.7.2019 del Ministro della Giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Vitale Claudio, denunciando la assenza di motivazione in ordine alla verifica della attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35112/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 6.10.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Vitale Claudio avverso la proroga del regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. disposta con decreto in data 30.7.2019 del Ministro della Giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Vitale Claudio, denunciando la assenza di motivazione in ordine alla verifica della attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CLAUDIO nato a SURBO il 26/12/1970 avverso l'ordinanza del 18/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 6.10.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Vitale Claudio avverso la proroga del regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. disposta con decreto in data 30.7.2019 del Ministro della Giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Vitale Claudio, denunciando la assenza di motivazione in ordine alla verifica della attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza impugnata ha specificamente motivato la sussistenza, nell'attualità, del pericolo che il detenuto, ove ammesso al regime ordinario, mantenga il collegamento con la criminalità organizzata, osservando, da una parte, che il gruppo criminale di riferimento era ancora operativo e, dall'altra, che il detenuto, mai dissociatosi, vi era stato inserito a livello organizzativo ed aveva continuato, anche dal carcere, a fornire ai familiari indicazioni per la gestione dei beni e per i contatti con sodali. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente