Ordinanza — n. 35110/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARSHAD MOHAMMAD nato a GUJIRAT( PAKISTAN) il 14/04/1978 avverso l'ordinanza del 26/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 27.8.2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della semilibertà cui Arshad Mohammad era stato ammesso con ordinanza in data 26.6.2019 del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Arshad Mohammad, denunciando difetto di motivazione in ordine all'accertamento delle violazioni al programma trattamentale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35110/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 27.8.2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della semilibertà cui Arshad Mohammad era stato ammesso con ordinanza in data 26.6.2019 del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Arshad Mohammad, denunciando difetto di motivazione in ordine all'accertamento delle violazioni al programma trattamentale.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARSHAD MOHAMMAD nato a GUJIRAT( PAKISTAN) il 14/04/1978 avverso l'ordinanza del 26/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 27.8.2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della semilibertà cui Arshad Mohammad era stato ammesso con ordinanza in data 26.6.2019 del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Arshad Mohammad, denunciando difetto di motivazione in ordine all'accertamento delle violazioni al programma trattamentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha giustificato la revoca della misura sul rilievo di quanto accertato in data 5.8.2020, quando il sennilibero era stato trovato in possesso di un telefono cellulare, della somma di C 150 e di una carta poste pay, valutato unitamente a pregresse occupazioni lavorative alle dipendenze di soggetti pregiudicati. Il ricorso articola la censura motivazionale in relazione alla ricostruzione di quanto accertato il 5.8.2020, deducendo che il Tribunale, ritenendo che il detenuto avesse mentito in ordine alla disponibilità di denaro, aveva travisato le informative sul fatto, che, in particolare la prima relazione, avevano precisato che il denaro era stato trovato all'interno di un pacchetto.
Ora, da una parte, viene proposta una censura di travisamento di prove, senza allegare né indicare la posizione nel fascicolo processuale dell'atto oggetto del travisamento, e, dall'altra, non viene precisata la decisività del denunciato travisamento, tanto più che il Tribunale aveva evidenziato che anche il possesso del telefono cellulare era in violazione delle prescrizioni ed aveva considerato anche le preg resse occupazioni in contesti lavorativi sospetti. la doglianza si concentra sulla ricostruzione dell'episodio nei suoi dettagli, senza peraltro Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Pres