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Ordinanza — n. 35109/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35109/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35109/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJDIC CLAUDIO nato a MILANO il 19/07/1981 avverso l'ordinanza del 10/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 11.3.2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca, con decorrenza dal 12.2.2020, dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, nei confronti di Brajdic Claudio con ordinanza in data 17.4.2018 del Tribunale di sorveglianza di Trento. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Brajdic Claudio, denunciando difetto di motivazione del giudizio sulla inidoneità della misura in atto. Il ricorrente ha quindi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. A seguito della dichiarazione di rinuncia va dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 94 d.P.R. n. 309/1990; Ordinanza — n. 35109/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 11.3.2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca, con decorrenza dal 12.2.2020, dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, nei confronti di Brajdic Claudio con ordinanza in data 17.4.2018 del Tribunale di sorveglianza di Trento. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Brajdic Claudio, denunciando difetto di motivazione del giudizio sulla inidoneità della misura in atto. Il ricorrente ha quindi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. A seguito della dichiarazione di rinuncia va dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento conseguenze del ritiro procedura di ricusazione revoca del gratuito patrocinio ricollocamento in un istituto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 94 d.P.R. n. 309/1990
Con ordinanza depositata in data 11.3.2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca, con decorrenza dal 12.2.2020, dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto, ai sensi dell'art. 94 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJDIC CLAUDIO nato a MILANO il 19/07/1981 avverso l'ordinanza del 10/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza depositata in data 11.3.2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca, con decorrenza dal 12.2.2020, dell'affidamento in prova al servizio sociale disposto, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, nei confronti di Brajdic Claudio con ordinanza in data 17.4.2018 del Tribunale di sorveglianza di Trento. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Brajdic Claudio, denunciando difetto di motivazione del giudizio sulla inidoneità della misura in atto. Il ricorrente ha quindi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. A seguito della dichiarazione di rinuncia va dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore