Ordinanza — n. 35108/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESILY MAHMOUD nato a KALYOBIYA( EGITTO) il 15/01/1997 avverso la sentenza del 13/11/2019 del GIUDICE DI PACE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza pronunciata in data 13.11.2019 il giudice di pace di Imperia ha dichiarato Esily Mahmoud colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 1-bis, d.lvo n. 286/1998, commesso il 1.8.2018, condannandolo alla pena di C 3.000 di multa. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Esily Mahmoud, denunciando omessa motivazione del giudizio di colpevolezza e del diniego della esimente della speciale tenuità del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35108/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 1-bis, d.lvo n. 286/1998, commesso il 1.8.2018, condannandolo alla pena di C 3.000 di multa. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Esily Mahmoud, denunciando omessa motivazione del giudizio di colpevolezza e del diniego della esimente della speciale tenuità del fatto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESILY MAHMOUD nato a KALYOBIYA( EGITTO) il 15/01/1997 avverso la sentenza del 13/11/2019 del GIUDICE DI PACE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 13.11.2019 il giudice di pace di Imperia ha dichiarato Esily Mahmoud colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 1-bis, d.lvo n. 286/1998, commesso il 1.8.2018, condannandolo alla pena di C 3.000 di multa. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Esily Mahmoud, denunciando omessa motivazione del giudizio di colpevolezza e del diniego della esimente della speciale tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Con riguardo alla motivazione del giudizio di colpevolezza, il primo motivo dì ricorso si limita ad affermare l'assenza di motivazione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, richiamando il contenuto della testimonianza Soprano, ha dato atto di quanto accertato in ordine al fatto. In relazione alla esimente della speciale tenuità del fatto, la censura motivazionale non ha precisato se la difesa avesse formulato richiesta al primo giudice, e dalle conclusioni riportate (iena intestazione della sentenza non risulta sia stato fatto, e quindi la doglianza risulta articolata genericamente. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presid