Ordinanza — n. 35107/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI MARCO nato a ROMA il 08/03/1988 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; bkk Con ordinanza depositata in data 29.9.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta presente da Lenti Marco e avente ad oggetto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Lenti Marco, denunciando la errata considerazione della posizione giuridica dell'istante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35107/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; bkk Con ordinanza depositata in data 29.9.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta presente da Lenti Marco e avente ad oggetto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Lenti Marco, denunciando la errata considerazione della posizione giuridica dell'istante.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI MARCO nato a ROMA il 08/03/1988 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; bkk
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 29.9.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta presente da Lenti Marco e avente ad oggetto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Lenti Marco, denunciando la errata considerazione della posizione giuridica dell'istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto non adeguata la richiesta misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in ragione della pericolosità, desumibile dai reati commessi sino al febbraio 2019, il ricorso, che non ha precisato la doglianza proposta, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione della posizione giuridica del condannato, così proponendo una censura di travisamento dei dati disponibili ("documentata confusione tra pendenza giuridica e titoli in esecuzione") priva della necessaria autosufficienza - non risultando allegati, né indicati, i documenti oggetto del travisamento - e comunque generica, in quanto non viene rappresentata la decisività dell'errore denunciato(Llla giustificazione della decisione, che fa riferimento ai reati commessi, giudicati e in corso di giudizio.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il President