Ordinanza — n. 35106/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARA MICHELE nato a AGGIUS il 30/09/1951 avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza pronunciata in data 17.2.2020 il Tribunale di Sassari ha dichiarato Fara Michele colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso nel gennaio 2017, condannandolo alla pena di C 450 di ammenda, oltre alle statuizioni civili. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Fara Michele, denunciando difetto di motivazione dell'accertamento dell'imputato come l'autore delle chiamate moleste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 660 cod. pen; Ordinanza — n. 35106/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen., commesso nel gennaio 2017, condannandolo alla pena di C 450 di ammenda, oltre alle statuizioni civili. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Fara Michele, denunciando difetto di motivazione dell'accertamento dell'imputato come l'autore delle chiamate moleste.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARA MICHELE nato a AGGIUS il 30/09/1951 avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 17.2.2020 il Tribunale di Sassari ha dichiarato Fara Michele colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso nel gennaio 2017, condannandolo alla pena di C 450 di ammenda, oltre alle statuizioni civili. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Fara Michele, denunciando difetto di motivazione dell'accertamento dell'imputato come l'autore delle chiamate moleste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato genericamente e ha contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Quanto alla prova specifica, la sentenza impugnata, dato atto del contesto relativo alla recente interruzione della relazione sentimentale tra l'imputato e la persona offesa, ha evidenziato che le chiamate provenivano da utenza intestata all'imputato e da luoghi che coincidevano anche con luoghi dove l'imputato svolgeva la sua attività di giardiniere. Il ricorso propone una lettura alternativa delle prove - valorizzando in particolare il fatto che, essendo mute, la persona offesa non aveva riconosciuto la voce del chiamante -, senza confrontarsi con l'ulteriore, rispetto alla intestazione dell'utenza chiamante, dato relativo al luogo da dove alcune chiamate erano state fatte, coincidente con una zona nella quale l'imputato lavorava.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente ,i(4