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Ordinanza — n. 35105/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35105/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35105/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALPOS LUCIAN nato a LIPOVA( ROMANIA) il 13/10/1985 avverso l'ordinanza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; ivsfr Con ordinanza depositata in data 16.7.2020 la Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Talpos Lucian'cd, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 1.2,2007, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, in data 13.4.2012 e 6.10.2015, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino e, in data 13.5.2019, dalla Corte di appello di Torino. Il difensore di Talpos Luciano ha presentato ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione, in quanto non era stato considerato\ una concorrente in un reato era persona offesa in altro reato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35105/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delilú ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione concorso di reati adeguamento della pena reiterazione di reati penali principio del ne bis in idem continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delilú ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALPOS LUCIAN nato a LIPOVA( ROMANIA) il 13/10/1985 avverso l'ordinanza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; ivsfr

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 16.7.2020 la Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Talpos Lucian'cd, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 1.2,2007, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, in data 13.4.2012 e 6.10.2015, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino e, in data 13.5.2019, dalla Corte di appello di Torino. Il difensore di Talpos Luciano ha presentato ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione, in quanto non era stato considerato\ una concorrente in un reato era persona offesa in altro reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi di merito e quindi non consentiti. L'ordinanza impugnata, dato atto del titolo dei reati, in parte omogenei, e del tempo e luogo di consumazione, ha rilevato che doveva essere esclusa la sussistenza di un momento deliberativo comune sia in ragione del tempo trascorso fra i reati - distanziati di circa due anni l'uno dall'altro - e del luogo, essendo il primo commesso in Emilia-Romagna e gli altri in Piemonte. Il ricorso in esame, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura sotto i profili della effettività, coerenza ed adeguatezza logica delle argomentazioni svolte„ tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dalla Corte di appello.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delilú ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il Consigliere estensore Il P