Ordinanza — n. 35104/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHINO MICHELE nato a CATANIA il 17/05/1962 avverso l'ordinanza del 10/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; QJ Con ordinanza depositata in data 19.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta presente da Occhino Michele e avente ad oggetto l'ammissione alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Occhino Michele, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione della decisione con la quale era stata respinta la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35104/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; QJ Con ordinanza depositata in data 19.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta presente da Occhino Michele e avente ad oggetto l'ammissione alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Occhino Michele, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione della decisione con la quale era stata respinta la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHINO MICHELE nato a CATANIA il 17/05/1962 avverso l'ordinanza del 10/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; QJ
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 19.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta presente da Occhino Michele e avente ad oggetto l'ammissione alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Occhino Michele, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione della decisione con la quale era stata respinta la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto non adeguata la richiesta misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in ragione della residuale pericolosità, desumibile dai reati commessi sino al 2018 e dall'assenza di una prospettiva lavorativa, il ricorso ha evidenziato la regolare condotta tenuta dopo l'ultimo reato risalente al 2009, la partecipazione alle opportunità rieducative offerte in carcere, documentata dalla positiva relazione dell'equipe interna e dal riconoscimento di liberazione anticipata.
La difesa, dunque, ha articolato censura che riguarda il merito della decisione, e non la struttura della motivazione, contrapponendo alla valutazione del Tribunale una alternativa lettura dei dati disponibili, senza peraltro alcun rilievo in ordine ai dati posti dal primo giudice a fondamento della decisione: l'epoca recente dei reati e l'assenza di un lavoro. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente B•a