Ordinanza — n. 35103/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO GIUSEPPE nato a TORINO il 05/10/1969 avverso l'ordinanza del 01/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 3.7.2020 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha ammesso Brancato Giuseppe alla semilibertà, respingendo le ulteriori istanze di ammissione alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Brancato Giuseppe, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione della decisione con la quale era stata respinta la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35103/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto concedibile la maggiormente restrittiva misura della semilibertà in ragione della residuale pericolosità, desumibile dai reati commessi, dalla applicazione di misura di prevenzione personale, dai procedimenti penali pendenti e dalle negative informazioni degli organi di pubblica sicurezza, il ricorso ha evidenziato la regolare condotta intra muraria e al lavoro all'esterno, la risalenza dei reati commessi, la revoca della misura di prevenzione.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO GIUSEPPE nato a TORINO il 05/10/1969 avverso l'ordinanza del 01/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 3.7.2020 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha ammesso Brancato Giuseppe alla semilibertà, respingendo le ulteriori istanze di ammissione alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Brancato Giuseppe, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione della decisione con la quale era stata respinta la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto concedibile la maggiormente restrittiva misura della semilibertà in ragione della residuale pericolosità, desumibile dai reati commessi, dalla applicazione di misura di prevenzione personale, dai procedimenti penali pendenti e dalle negative informazioni degli organi di pubblica sicurezza, il ricorso ha evidenziato la regolare condotta intra muraria e al lavoro all'esterno, la risalenza dei reati commessi, la revoca della misura di prevenzione.
La difesa, dunque, ha articolato censura che riguarda il merito della decisione, e non la struttura della motivazione - contrapponendo alla valutazione del Tribunale una alternativa considerazione dei dati concernenti la più recente condotta del detenuto - se non con riguardo alla valutazione del dato relativo alla misura di prevenzione che la difesa assume essere inesistente, per avvenuta revoca del provvedimento applicativo. Peraltro, la censura di travisamento di prova viene articolata facendo riferimento a provvedimento di cui non si documenta la produzione al Tribunale - limitandosi ad affermare che il decreto di revoca era "già in possesso del Tribunale" - e che ha un contenuto diverso da quello indicato dalla difesa, trattandosi di decreto di revoca dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e non di revoca della sorveglianza speciale.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Pres