Ordinanza — n. 35102/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAURISANO FRANCESCO nato a MESAGNE il 24/06/1984 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza pronunciata in data 29.1.2020 la Corte di appello di Lecce ha, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 21.7.2016, con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato Taurisano Francesco colpevole dei reati di cui all'art. 697 cod.pen. (capo A) e all'art. 17 d.lvo n. 58/2010 (capo B), commessi il 18.6.2015, qualificato il capo B ai sensi dell'art. 679 c.p. e rideterminato la pena inflitta in mesi due e giorni 15 di arresto, con conferma nel resto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Taurisano Francesco, denunciando difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e della esimente di cui all'art. 131-bis cod.pen., al trattamento sanzionatorio e alla omessa restituzione nel termine per proporre richiesta di oblazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 697 cod.pen, art. 679 c.p, art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 35102/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è articolato genericamente e ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Le sentenze di merito hanno negato che fosse riconoscibile la esimente di cui all'art.131-bis cod. pen., evidenziando le caratteristiche del fatto, relativo alla detenzione di munizioni e materiale esplodente. Sul punto, il secondo motivo si limita a censurare la decisione, senza alcun rilievo in relazione alla struttura della motivazione. Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sola pena pecuniaria e di sanzione sostitutiva e per la omessa restituzione nel termine per chiedere l'oblazione con riguardo al capo B.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAURISANO FRANCESCO nato a MESAGNE il 24/06/1984 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 29.1.2020 la Corte di appello di Lecce ha, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 21.7.2016, con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato Taurisano Francesco colpevole dei reati di cui all'art. 697 cod.pen. (capo A) e all'art. 17 d.lvo n. 58/2010 (capo B), commessi il 18.6.2015, qualificato il capo B ai sensi dell'art. 679 c.p. e rideterminato la pena inflitta in mesi due e giorni 15 di arresto, con conferma nel resto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Taurisano Francesco, denunciando difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e della esimente di cui all'art. 131-bis cod.pen., al trattamento sanzionatorio e alla omessa restituzione nel termine per proporre richiesta di oblazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato genericamente e ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Le sentenze di merito hanno negato che fosse riconoscibile la esimente di cui all'art.131-bis cod. pen., evidenziando le caratteristiche del fatto, relativo alla detenzione di munizioni e materiale esplodente. Sul punto, il secondo motivo si limita a censurare la decisione, senza alcun rilievo in relazione alla struttura della motivazione. Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sola pena pecuniaria e di sanzione sostitutiva e per la omessa restituzione nel termine per chiedere l'oblazione con riguardo al capo B.
Quanto alla commisurazione della pena, la sentenza di appello ha specificamente giustificato la scelta della pena detentiva, in ragione del fatto e dei precedenti a carico dell'imputato, opzione che il ricorso censura nel merito, esprimendo dissenso, in una prospettiva che non è consentita in sede di legittimità. La difesa si duole della omessa restituzione nel termine per chiedere l'oblazione in relazione alla contravvenzione di cui al capo B, ma non allega di averne proposto specifica istanza, seppur subordinata alla qualificazione come contravvenzione.
Infine, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza di appello, giustificando la scelta della pena detentiva, ha dato conto delle ragioni che escludevano il riconoscimento delle attenuanti generiche. Sul punto il primo motivo si risolve nella riproposizione di argomenti di merito. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere este