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Ordinanza — n. 35101/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35101/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35101/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO GIOVANNI nato a BARI il 26/02/1972 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita lala relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; AA4 Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 13.5.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 24.11.2017 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a Cassano Giovanni ad anni due e mesi sei di reclusione ed C 2.100 di multa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35101/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione remissione della pena revoca della sospensione condizionale concorso di motivi di sospensione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO GIOVANNI nato a BARI il 26/02/1972 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita lala relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; AA4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 13.5.2020, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 24.11.2017 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ridotto la pena inflitta a Cassano Giovanni ad anni due e mesi sei di reclusione ed C 2.100 di multa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente