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Ordinanza — n. 35100/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35100/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35100/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIL SAMIR nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza pronunciata in data 8.1.2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5.3.2018, con cui il Tribunale di Ascoli aveva dichiarato Khalil Samir colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lvo n. 159/2011, commesso il 9.6.2016, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Khalil Samir, denunciando difetto di motivazione in ordine all'accertamento del fatto e al diniego delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.lvo n. 159/2011, commesso il 9.6.2016, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Khalil Samir, denunciando difetto di motivazione in ordine all'accertamento del fatto e al diniego delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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alibi circostanza attenuante verosimiglianza della persecuzione difetto di motivazione condotta illecita della polizia testimonianza inattendibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIL SAMIR nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 8.1.2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5.3.2018, con cui il Tribunale di Ascoli aveva dichiarato Khalil Samir colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lvo n. 159/2011, commesso il 9.6.2016, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Khalil Samir, denunciando difetto di motivazione in ordine all'accertamento del fatto e al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Con il primo motivo viene proposta censura motivazionale in relazione al punto concernente l'accertamento del fatto che l'imputato fosse stato trovato alla guida di autoveicolo, punto della decisione, che, però, non era stato devoluto alla cognizione del giudice dell'appello, come del resto ha espressamente dato atto il secondo giudice. La Corte di appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti a carico, e quindi il ricorso, che valorizza la giovane età, la tenuità del fatto, la condizione di indigenza, rimane nella prospettiva di una non più consentita rivisitazione del giudizio di merito. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente IF le Biari