Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally submitted the petition after August 3, 2017. Following the entry into force of Law No. 103 of June 23, 2017, personal appeals are no longer permitted, and such acts must be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ruled the filing invalid and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: Appeals filed personally by the accused after the enactment of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be submitted by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINA ALBERTO nato a CIVITANOVA MARCHE il 27/10/1983 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA-clattravviso-al-Fe--p-a-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Mannina Alberto, è stata impugnata la sentenza pronunciata in data 16.6.2020 dalla Corte di appello di Ancona. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 0:3/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Un., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente M,u4 ichele Bian