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Ordinanza — n. 35098/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding procedural violation and same-type crime requirement for probation revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35098/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the defense failed to document the lawyer's professional conflict of interest required to postpone the hearing. The court further held that Article 168 of the Penal Code limits the 'same type' requirement to contraventions, not crimes, rendering the second ground for revocation invalid. Consequently, the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 168 cod. pen.; The defense's failure to document a professional impediment precludes a request for a hearing postponement, and the 'same type' requirement in probation revocation applies only to contraventions, not crimes.

Parole chiave

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probation revocation same type crime procedural violation defense documentation court costs Italian Penal Code inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 cod. pen.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen. che richiede che la nuova condanna sia stata pronunciata per reato della stessa indole.
art. 168 cod. pen
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017
Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018
Con riguardo alla questione se il nuovo reato debba essere della stessa indole in ogni caso ovvero solo se contravvenzione, è consolidato l'orientamento secondo il quale il detto limite è relativo solo alle contravvenzioni ( Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv.
Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008
273383; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILE PAOLO nato a TERNI il 11/08/1976 avverso l'ordinanza del 15/07/2020 del TRIBUNALE cli RAVENNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 15.7.2020 il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Mirabile Paolo con sentenza pronunciata in data 20.10.2010 dal Tribunale di Siracusa. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Mirabile Paolo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione di norma processuale per aver il primo giudice illegittimamente pronunciato nonostante il difensore di fiducia del condannato avesse chiesto rinvio dell'udienza per impedimento derivante da altro impegno professionale. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen. che richiede che la nuova condanna sia stata pronunciata per reato della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Quanto alla dedotta violazione processuale, è pacifico che il difensore della parte, nel proporre istanza di rinvio per impedimento determinato da concomitante impegno professionale, non l'aveva documentata, e tale carenza determina la infondatezza della richiesta di rinvio dell'udienza (Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, P., Rv. 272297). La norma di cui all'art. 168 cod. pen. prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nel caso di sopravvenuta condanna per "...un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva', commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.

Con riguardo alla questione se il nuovo reato debba essere della stessa indole in ogni caso ovvero solo se contravvenzione, è consolidato l'orientamento secondo il quale il detto limite è relativo solo alle contravvenzioni ( Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michele BiaQichi e Angela