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Ordinanza — n. 35096/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking merits of continuity of crimes finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35096/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the substantive merits of the lower court's decision regarding the continuity of crimes. Buruiana Ramona argued that her crimes were continuous due to similar motives and proximity, but the appellate court found no common deliberative moment due to the time gap and random victims. The court rejected this argument, ruling that cassation reviews only legal errors, not factual re-evaluations of established circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the substantive assessment of the continuity of crimes is inadmissible as it constitutes an impermissible review of the merits of the facts already evaluated by the court of appeal.

Parole chiave

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continuity of crimes cassation admissibility merits review prohibition common deliberative moment procedural inadmissibility reati contro il patrimonio criminalità persistente reati economici

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Il difensore di Buruiana Ramona ha presentato ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 81 cod. pen
Il difensore di Buruiana Ramona ha presentato ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURUIANA RAMONA nato a SUCEAVA( ROMANIA) il 01/06/1987 avverso l'ordinanza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 18.9.2020 la Corte di appello di Lecce sezione di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Buruiana Ramona, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 6.6.2018 e 14.11.2018, dalla Corte di appello di Lecce sezione di Taranto. Il difensore di Buruiana Ramona ha presentato ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 81 cod. pen. in quanto la sussistenza della continuazione era stata negata pur a fronte di reati contro il patrimonio commessi a distanza di pochi mesi, nella stessa città e solo per la necessità di reperire il denaro per provvedere al sostentamento della famiglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi di merito e quindi non consentiti. L'ordinanza impugnata, dato atto del titolo dei reati, omogenei, e del tempo e luogo di consumazione, ha rilevato che doveva essere esclusa la sussistenza di un momento deliberativo comune sia in ragione del tempo trascorso fra il primo e i successivi sia per la occasionalità di ciascun reato, realizzato "ai danni di vittime casualmente incontrate". Il ricorso in esame, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura sotto i profili della effettività, coerenza ed adeguatezza logica delle argomentazioni svolte, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dalla Corte di appello di.

Il ricorso, dunque, si risolve in una critica rivolta al merito della decisione, in una prospettiva non consentita in sede di legittimità. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente