Cassation court dismisses appeal as inadmissible because conviction and mitigating factors were already res judicata from prior proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the conviction and recognition of generic mitigating circumstances were already covered by res judicata from earlier proceedings. The appellant argued for a new assessment of guilt and the denial of mitigating factors, but the court noted the appellate court was only remanding the case to recalculate the sentence after excluding an aggravating circumstance. Consequently, the court ruled that the contested issues were legally settled and could not be re-examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: When a judgment is remanded solely for sentencing recalculation following the exclusion of an aggravating circumstance, the prior judgment on guilt and mitigating factors remains res judicata, rendering any subsequent appeal challenging those specific points inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA MARIO nato a FOGGIA il 03/12/1981 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 14.1.2020 la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sentenza pronunciata in data 2.4.2019 dalla quinta sezione della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 18.1.2017 dal g.u.p. del Tribunale di Foggia - che aveva dichiarato Lanza Mario colpevole del reato di furto aggravato, commesso nella notte tra il 16 e 17 giugno 2004 -, rideterminato la pena in anni uno e mesi 4 di reclusione ed C 300 di multa, con conferma nel resto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Lanza Mario, denunciando difetto di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. La sentenza impugnata è stata pronunciata in sede di rinvio disposto unicamente per la commisurazione della pena da rideterminare all'esito della esclusione di una aggravante disposta dalla sentenza rescindente. Ne segue che il punto della decisione relativo al giudizio di colpevolezza era ormai coperto dal giudicato, come del resto anche il riconoscimento delle attenuanti generiche che il giudice di rinvio ha ritenuto equivalenti alle aggravanti, diversamente da quanto indicato dal ricorso, che, erroneamente, ha assunto essere state negate le attenuanti generiche. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michel