Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35093/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of substantive review in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated substantive arguments already evaluated by the Court of Appeal. The appellant's defense argued that the lower court failed to recognize a specific exemption and special mitigation due to the weapon's length and the organized nature of the crime. The court rejected this, ruling that the appeal contained no new legal grounds and thus violated the procedural limits of the cassation stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates substantive arguments already decided by the lower court without presenting new legal grounds or confronting the existing reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of motivation substantive review procedural limits reiterative arguments penal code circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Ambra Davide, denunciando difetto di motivazione in ordine al diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della attenuante speciale con conseguente commisurazione della sola pena pecuniaria.
art. 4 legge n. 110/1975
Con sentenza pronunciata in data 20.1.2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4.4.2019, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato Ambra Davide colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n.
art. 131-bis cod. pen
Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Ambra Davide, denunciando difetto di motivazione in ordine al diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBRA DAVIDE nato a CALTANISSETTA il 31/01/1991 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; (AAP

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 20.1.2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4.4.2019, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato Ambra Davide colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 3.4.2017, condannandolo alla pena di mesi 4 di arresto ed C 600 di ammenda. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Ambra Davide, denunciando difetto di motivazione in ordine al diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della attenuante speciale con conseguente commisurazione della sola pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. La difesa ripropone col ricorso quanto già dedotto con l'atto di appello, e adeguatamente valutato dalla sentenza di appello, che - dato atto della pericolosità dell'arma con lama lunga cm.18 e del contesto di una mirata spedizione punitiva organizzata dall'imputato - ha evidenziato come non potesse essere riconosciuta l'attenuante speciale né applicata la sola pena pena pecuniaria, né tantomeno il fatto, tento conto anche dei precedenti, potesse essere considerato di speciale tenuità.

Il ricorso, a contenuto di merito e reiterativo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e quindi si risolve nella riproposizione di argomenti di merito, in una prospettiva non consentita in sede di legittimità. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Pre