Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments and merit content regarding evidence admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained both manifestly unfounded arguments and substantive merit content. The appellant challenged the admissibility of statements made to police and the court's reasoning on evidence and sentencing. The court rejected the appeal, ruling that the arguments regarding the spontaneity of statements and the lack of motivation were insufficient to overturn the lower court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains manifestly unfounded arguments or substantive merit content, requiring the court to dismiss it without examining the merits.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIO DOMENICO nato a CATANZARO il 18/01/1983 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; uA
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 25.11.2019 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29.3.2019, con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato Caliò Domenico colpevole dei reati di detenzione a fine di spaccio di grammi 176 di marijuana, di ricettazione e detenzione illegale di fucile calibro 12 di provenienza furtiva, di detenzione di pistola calibro 7,65 clandestina, fatti accertati il 23.11.2018, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed C 800 di multa.
Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Caliò Domenico, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 191 e 350 c.p.p., in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato e riportate nel verbale di perquisizione. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della valutazione della prova indiziaria e della decisione con cui era stata respinta la richiesta della difesa di rinnovazione dell'istruttoria. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e con contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Le sentenze di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza sugli esiti della perquisizione compiuta in un casolare ubicato nei pressi dell'abitazione dell'imputato, nel corso della quale erano stati rinvenuti lo stupefacente e le armi, e sulle dichiarazioni ammissive fatte dallo stesso imputato alla polizia giudiziaria. I motivi primo e secondo, da una parte, contestano la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria in quanto non spontanee e, dall'altra, denunciano il difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alla riferibilità all'imputato di quanto rinvenuto dalla polizia giudiziaria, in quanto non si sarebbe considerato che i manufatti rurali non erano di proprietà dell'imputato ed erano accessibili da chiunque, né che frequenti erano stati, nella zona, i furti, né che riscontrata era la giustificazione data dall'imputato in ordine alla detenzione delle munizioni.
I motivi, in parte, sono manifestamente infondati e, in parte, hanno contenuto di merito. Quanto alla utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, la sentenza di appello l'ha ritenuta sul rilievo della spontaneità di esse, Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore I