Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35091/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35091/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35091/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIELLA ALFREDO nato a SCAFATI il 16/09/1976 avverso l'ordinanza del 18/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 19.12.2019 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto il reclamo proposto da Faiella Alfredo avverso il decreto con cui, in data 8.10.2019, il magistrato di sorveglianza di Salerno aveva respinto istanza di permesso premio. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Faiella Alfredo, denunciando difetto di motivazione sul pericolo di recidiva, ritenuto pur a fronte di informazioni negative provenienti dal Carabinieri di Scafati e di una regolare condotta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35091/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 19.12.2019 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto il reclamo proposto da Faiella Alfredo avverso il decreto con cui, in data 8.10.2019, il magistrato di sorveglianza di Salerno aveva respinto istanza di permesso premio. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Faiella Alfredo, denunciando difetto di motivazione sul pericolo di recidiva, ritenuto pur a fronte di informazioni negative provenienti dal Carabinieri di Scafati e di una regolare condotta.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione pericolo di reiterazione controllo periodico della detenzione riesame della domanda d'asilo ripetute violazioni del diritto degli stranieri riesame dell'entità pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIELLA ALFREDO nato a SCAFATI il 16/09/1976 avverso l'ordinanza del 18/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 19.12.2019 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto il reclamo proposto da Faiella Alfredo avverso il decreto con cui, in data 8.10.2019, il magistrato di sorveglianza di Salerno aveva respinto istanza di permesso premio. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Faiella Alfredo, denunciando difetto di motivazione sul pericolo di recidiva, ritenuto pur a fronte di informazioni negative provenienti dal Carabinieri di Scafati e di una regolare condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è articolato genericamente e ha contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte di motivazione che ha fondato il giudizio sul pericolo di recidiva sulle, concordi, note informative provenienti dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno, della Questura di Salerno e dei carabinieri di Pagani, il ricorso, con prospettiva di merito, valorizza direttamente informativa dei carabinieri di Scafati, che non allega al ricorso, sollecitando il Collegio ad una rinnovata valutazione del merito, sulla base di un atto di cui non si indica nemmeno la presenza nel fascicolo processuale. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michele Bia chi n Ange