Cassation appeal dismissed due to lack of interest after prisoner's sentence ended and release occurred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner had been released from prison before the appeal was decided. The petitioner argued for recognition of early release, but the facts showed he was remitted to freedom on May 30, 2020, ending his sentence. The court ruled that the requirement of concrete and current interest in the appeal was no longer met, as the underlying penalty had been fully served.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the petitioner loses the interest in the decision due to a subsequent event, such as the completion of the sentence and release from custody.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISAPIA ADAMO nato a SALERNO il 28/04/1961 avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; frAfp
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di Pisapia Adamo ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza depositata in data 10.4.2020 con cui il Tribunale di sorveglianza di Salerno aveva respinto il reclamo presentato avverso l'ordinanza con cui in data 19.11.2019 il magistrato di sorveglianza di Salerno aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per il semestre dal 30.3.2019 al 30.9.2019. Dalle informazioni acquisite, tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 30.5.2020 per fine pena.
Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena. E' stato chiarito che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997, Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Cass.
Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente