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Ordinanza — n. 35088/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a sentence based on a plea agreement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35088/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence pronounced pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant had previously entered into a plea agreement in the appellate court, waiving the grounds for non-punishability that formed the basis of the appeal. The court ruled that appeals against sentences issued under this specific plea agreement statute are barred after the June 2017 law came into effect.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences pronounced pursuant to the plea agreement procedure under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement procedure inadmissible appeal non-punishability grounds Article 599-bis procedural bar condono delle spese procedurali desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 22.6.2020, la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11.11.2019 dal Tribunale di Roma, ridotto la pena inflitta a Ndoj Mario a mesi otto di reclusione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOJ MARIO nato il 07/05/1987 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 22.6.2020, la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11.11.2019 dal Tribunale di Roma, ridotto la pena inflitta a Ndoj Mario a mesi otto di reclusione. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente yeei).l24.Bipchi Angela Tardio cubi' 3nA r DEPos,