Cassation appeal dismissed for generic articulation due to lack of specific criticism of the trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was articulated in a generic manner. The appellant's defense merely criticized the superficiality of the trial court's motivation regarding the subjective element of the crime without providing specific arguments or pointing out factual distortions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is articulated in a generic manner, lacking specific criticism of the trial court's reasoning or indication of factual errors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACHETTI DANIELE nato a GIULIANOVA il 08/08/1981 avverso la sentenza del 04/11/2019 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 4.11.2019 il Tribunale di Teramo ha dichiarato Iachetti Daniele colpevole del reato di cui all'art. 38 regio decreto n. 773/1931, commesso il 18.9.2017, condannandolo alla pena di C 100 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e confisca delle armi in sequestro. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Iachetti Daniele, denunciando difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, specifica in punto elemento soggettivo laddove ha evidenziato che l'imputato era a conoscenza della presenza delle armi, di cui era stata omessa la denuncia dopo la morte del padre, dato che ben sapeva che sunpadre era stato cacciatore, il ricorso si limita a censurare la motivazione come superficiale, senza alcuna critica diretta alla struttura della giustificazione della condanna né indicazione di travisamento di specifici elementi di prova. Il ricorso, dunque, risulta articolato genericamente. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere e