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Ordinanza — n. 35021/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35021/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds repeated arguments already rejected by the lower court without new specificity. The appellant claimed omitted reasoning on generic mitigating circumstances, but the court found the appeal lacked correlation with the decision's explicit findings on the defendant's criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c): An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, generic, or lack correlation with the decision under review.

Parole chiave

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lack of specific grounds generic mitigating circumstances inadmissible appeal correlation with decision criminal record annotations abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c)
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 591 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE PATRIZIO nato a TARANTO il 19/02/1976 !' avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLG"-SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO :;), •,•‘„ La CORTE APPELLO di Lecce (Con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 7/10/2019 che ha dichiarato la responsabilità di DE PACE PATRIZIO in ordine al reato di truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche . Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha sottolineato che l'imputato è gravato da ben 160 annotazioni nel certificato penale e non sono state evidenziate ragioni per giustificare il riconoscimento del beneficio invocato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Pre idente