Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing after the expiration of the statutory appeal deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Piccinni Oronzo inadmissible because it was submitted after the expiration of the sixty-day appeal period. Although the appellant argued for leniency based on a confession and specific sentencing parameters, the court noted the procedural defect took precedence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, regardless of the merits of the arguments regarding sentencing or mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCINNI ORONZO nato a BARI il 14/05/1969 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e altro già pronunciata dal Tribunale di Bari con sentenza 5 febbraio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PICCINNI Oronzo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in conseguenza della mancante o apparente motivazione in punto valutazione della resa confessione e degli ulteriori parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Deve innanzitutto rilevarsi che il ricorso risulta essere stato proposto in un momento successivo allo spirare del termine per l'impugnazione. Infatti, la sentenza risulta essere stata pronunciata il 22 luglio 2020. La Corte aveva fissato in giorni 60 il termine di deposito della motivazione. Tale termine non risulta suscettibile di sospensione feriale e, di conseguenza, veniva a scadere il 21 settembre 2020, in momento successivo al deposito della sentenza stessa avvenuto il 9 settembre 2020. Il termine per l'impugnazione veniva a scadere quindi il 5 novembre 2020.
Il ricorso risulta essere stato presentato il 18 novembre 2020 ed è datato 16 novembre 2020. 3.2. Per altro verso, deve rilevarsi come correttamente la Corte territoriale abbia escluso ogni rilevanza della confessione in quanto resa davanti all'evidenza della prova. 3.3. Inoltre, nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi, il che esclude ogni onere di motivazione ulteriore rispetto alla mera valutazione di congruità della stessa. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia perlomeno superiore alla misura media di quell'edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 4.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consigli re este