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Ordinanza — n. 35017/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35017/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35017/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI NELLA nato a PESCARA il 06/11/1973 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa 1'11 giugno 2020 dal GIP del Tribunale di Pescara ha confermato il giudizio di responsabilità di SPINELLI NELLA in ordine ai delitti di rapina aggravata, lesioni personali ed evasione dalla detenzione domiciliare e disapplicata la recidiva ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo : erronea valutazione delle risultanze processuali poiché il giudizio di colpevolezza si basa sul rinvenimento di una impronta attribuita a96131-corrente trovata sul tavolo dell'abitazione della persona offesa e sulla fuga dei malfattori su una vettura controllata nelle adiacenze dell'abitazione dell'imputatailali elementi non sono stati adeguatamente valutati.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché solo formalmente, infatti, vengono evocati vizi di legittimità mentre in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova informatica indizio prova liberatoria prova del DNA prove acquisite illegalmente altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI NELLA nato a PESCARA il 06/11/1973 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa 1'11 giugno 2020 dal GIP del Tribunale di Pescara ha confermato il giudizio di responsabilità di SPINELLI NELLA in ordine ai delitti di rapina aggravata, lesioni personali ed evasione dalla detenzione domiciliare e disapplicata la recidiva ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo : erronea valutazione delle risultanze processuali poiché il giudizio di colpevolezza si basa sul rinvenimento di una impronta attribuita a96131-corrente trovata sul tavolo dell'abitazione della persona offesa e sulla fuga dei malfattori su una vettura controllata nelle adiacenze dell'abitazione dell'imputatailali elementi non sono stati adeguatamente valutati.

Il ricorso è inammissibile perché solo formalmente, infatti, vengono evocati vizi di legittimità mentre in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presi