Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding fraud and recidiva under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds repeated those already rejected by the lower court without new specificity. The appellant argued that the defendant's actions constituted mere civil breach rather than fraud and that recidiva was improperly applied based solely on prior records. The court rejected these claims as generic and lacking a direct correlation to the contested decision, violating the requirement for specific grounds under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat reasons already considered by the court of appeal, failing to establish a new violation of law or a specific error in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE VINCENZO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 16/03/1969 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Avezzano il 31/1/2017 che ha dichiarato la responsabilità di BARILE VINCENZO ANTONIO in ordine al reato di truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione dell'art. 640 cod.pen. poiché la condotta dell'imputato integra un mero inadempimento civilistico e non sono stati realizzati artifizi e raggiri. Barile, infatti, si limitava a consegnare quale mezzo di pagamento un assegno circolare risultato contraffatto. -Violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva applicata solo in ragione dei precedenti penali del Barile, senza valutare se la reiterazione della condotta illecita sia sintomo di una maggiore pericolosità dell'imputato.
Il ricorso e' inammissibile, giacché i motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha correttamente osservato che la natura peculiare dell'assegno circolare, la cui copertura risulta garantita, aveva indotto la persona offesa all'atto della stipula della vendita a fare affidamento sul mezzo di pagamento utilizzato, poi risultato contraffatto. Anche in ordine alla recidiva la care ha reso congrua motivazione, rilevando che, alla luce dei diversi precedenti e della loro vicinanza temporale, la condotta oggetto del giudizio è espressione di una maggiore pericolosità sociale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consiglier