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Ordinanza — n. 35015/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35015/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35015/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 17 novembre 2016 che ha affermato la responsabilità di DI ROCCO GIULIA in ordine al reato di occupazione abusiva di un immobile ex art. 633 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la corte di appello non ha ravvisato elementi significativi per giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 62 bis codice penale laddove prevede che non si possa tener conto della condotta del reo susseguente al reato perché in tal modo elude la funzione rieducativa della pena.

Regesto Legislator

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art. 633 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35015/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 633 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la corte di appello non ha ravvisato elementi significativi per giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 62 bis codice penale laddove prevede che non si possa tener conto della condotta del reo susseguente al reato perché in tal modo elude la funzione rieducativa della pena.

Parole chiave

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provvedimenti d'integrazione professionale indennità per lavoro ridotto retroattiva recidiva nell'infrazione assistenza ulteriore durata del successo d'integrazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod.pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 17 novembre 2016 che ha affermato la responsabilità di DI ROCCO GIULIA in ordine al reato di occupazione abusiva di un immobile ex art. 633 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 17 novembre 2016 che ha affermato la responsabilità di DI ROCCO GIULIA in ordine al reato di occupazione abusiva di un immobile ex art. 633 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la corte di appello non ha ravvisato elementi significativi per giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 62 bis codice penale laddove prevede che non si possa tener conto della condotta del reo susseguente al reato perché in tal modo elude la funzione rieducativa della pena.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico in quanto non consente di individuare le ragioni poste a sostegno della richiesta di annullamento. Dall'esposizione del motivo di impugnazione sembra potersi desumere che la difesa si lamenti della mancata considerazione da parte della corte della condotta dell'imputata successiva alla commissione del reato, ma il ricorrente nulla specifica al riguardo e non allega elementi di fatto o emergenze processuali che siano statevnella valutazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Peraltro dal tenore della motivazione si evince che neppure con l'appello erano state invocate concrete emergenze idonee a giustificare il beneficiof sicché anche la detta impugnazione deve ritenersi inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Pres.dente MARIA DAN IP BORSELLINO t SERGItinr lo P