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Ordinanza — n. 35014/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35014/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35014/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAYAHYA ELABED nato il 05/01/1989 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOA.ate-e%,ktisa-alia-iaadi; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Torino ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Torino ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

Parole chiave

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adeguamento della pena spese per le indagini condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale pena minima attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAYAHYA ELABED nato il 05/01/1989 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOA.ate-e%,ktisa-alia-iaadi; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Torino ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, YAYAHYA Elabed, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge nella parte in cui è stata applicata la pena base per il delitto in contestazione in misura superiore ai minimi edittali e nella parte in cui non è stata riconosciuta l'attenuante del danno di particolare tenuità.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consigli re estensore I