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Ordinanza — n. 35013/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35013/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35013/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA IONITA DRAGOS nato il 03/09/1991 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 11 aprile 2020 che ha dichiarato LUCA IONITA DRAGOS colpevole del reato di rapina . Propone ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di credibilità formulato nei confronti della persona offesa, che ha reso dichiarazioni aventi ad oggetto ricostruzioni diverse tra loro incompatibili. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta adeguatamente con le motivazioni della corte, la quale ha confermato il giudizio di attendibilità formulato nei confronti della persona offesa, sottolineando come nel corso dell'esame dibattimentale questi abbia reso dettagliata ricostruzione della vicenda arricchendola di particolari sfuggiti in sede di querela.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35013/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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difesa penale altri capi d'accusa testimonianze contraddittorie allegazione motivata principio della doppia incriminazione spiegazione credibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA IONITA DRAGOS nato il 03/09/1991 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 11 aprile 2020 che ha dichiarato LUCA IONITA DRAGOS colpevole del reato di rapina . Propone ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di credibilità formulato nei confronti della persona offesa, che ha reso dichiarazioni aventi ad oggetto ricostruzioni diverse tra loro incompatibili. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta adeguatamente con le motivazioni della corte, la quale ha confermato il giudizio di attendibilità formulato nei confronti della persona offesa, sottolineando come nel corso dell'esame dibattimentale questi abbia reso dettagliata ricostruzione della vicenda arricchendola di particolari sfuggiti in sede di querela.

Va ricordato peraltro che il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui essa sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando la querela sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16026 del 12/02/2020 Ud. (dep. 27/05/2020 ) Rv. 279226 - 01), ma nel caso in esame il ricorrente neppure deduce in modo specifico il tenore delle contestazioni effettuate nel corso dell'esame testimoniale, così incorrendo anche nel vizio di genericità della censura.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigliere Estensore Il Presi te MARIA DANIEL