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Ordinanza — n. 35012/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35012/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35012/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMA JOSEF nato il 02/04/1979 avverso la sentenza del 29/01/2021 del TRIBUNALE di MILANO Cd-ato avviso alle paTt71:i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha applicato ex articolo 444 cod. proc.pen. a TOMA JOSEF la pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti. Ricorre l'imputato deducendo violazione degli articoli 125,81 e 133 codice penale e vizio di motivazione poiché il tribunale non ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio e agli aumenti a titolo di continuazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta per motivi non consentiti .

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35012/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc.pen. a TOMA JOSEF la pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti. Ricorre l'imputato deducendo violazione degli articoli 125,81 e 133 codice penale e vizio di motivazione poiché il tribunale non ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio e agli aumenti a titolo di continuazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta per motivi non consentiti .

Parole chiave

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motivi di cassazione aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena motivi validi modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc.pen
E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha applicato ex articolo 444 cod. proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMA JOSEF nato il 02/04/1979 avverso la sentenza del 29/01/2021 del TRIBUNALE di MILANO Cd-ato avviso alle paTt71:i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha applicato ex articolo 444 cod. proc.pen. a TOMA JOSEF la pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti. Ricorre l'imputato deducendo violazione degli articoli 125,81 e 133 codice penale e vizio di motivazione poiché il tribunale non ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio e agli aumenti a titolo di continuazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta per motivi non consentiti .

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio se non determina una illegalità della pena non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estenso