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Ordinanza — n. 35011/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35011/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35011/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI LUIGI nato a MILANO il 07/12/1968 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Ldato-avvistratte—parti,;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; ,.. E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa daL Tribunale di Vercelli il 12 dicembre 2019 che ha condannato l'imputato per diversi reati di truffa. Ricorre IANNUZZI LUIGI personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, senza peraltro indicare i motivi. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e senza neppure indicare i motivi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35011/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa legittimazione a ricorrere motivi di cassazione causa legittima difetto di legittimazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI LUIGI nato a MILANO il 07/12/1968 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Ldato-avvistratte—parti,;) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; ,..

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa daL Tribunale di Vercelli il 12 dicembre 2019 che ha condannato l'imputato per diversi reati di truffa. Ricorre IANNUZZI LUIGI personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, senza peraltro indicare i motivi. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e senza neppure indicare i motivi.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore MARI