Ordinanza — n. 35009/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO COSTANTINO nato a NAPOLI il 10/08/1982 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdate-tretistraile-parti, udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35009/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO COSTANTINO nato a NAPOLI il 10/08/1982 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdate-tretistraile-parti, udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ESPOSITO Costantino, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità, alla mancata valutazione della confessione resa, alla valutazione del contributo causale ritenuto sussistente.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consi 'ere estensore Il P