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Ordinanza — n. 35003/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35003/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35003/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ DURANTE nato a NAPOLI il 05/12/1972 avverso la sentenza del 05/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI(.5_1 vv ato-aisera ltep -- arti) ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha applicato a MARTINEZ DURANTE la pena concordata tra le parti per il delitto di rapina commessa il 24 giugno 2020.

Regesto Legislator

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articolo 448 cod.proc.pen, articolo 610 cod. proc. pen, art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli ha applicato a MARTINEZ DURANTE la pena concordata tra le parti per il delitto di rapina commessa il 24 giugno 2020.

Parole chiave

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attenuazione della pena infrazione privilegiata aggravamento della pena risarcimento per atto illecito ritardo ingiustificato dell'azione penale diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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articolo 448 cod.proc.pen
Il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge numero 103 del 23 giugno 2017 che, tra l'altro, ha modificato la formulazione dell'articolo 448 cod.proc.pen.
articolo 610 cod. proc. pen
Pertanto, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 610 cod. proc. pen.
art. 444 c.p
come novellato dalla citata normativa, va dichiarata de plano l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
art. 616 c.p
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ DURANTE nato a NAPOLI il 05/12/1972 avverso la sentenza del 05/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI(.5_1 vv ato-aisera ltep -- arti) ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha applicato a MARTINEZ DURANTE la pena concordata tra le parti per il delitto di rapina commessa il 24 giugno 2020.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione degli articoli 62 n.6 e 69 cod.pen. poiché avrebbe dovuto essere applicata con giudizio di prevalenza l'attenuante del risarcimento del danno.

3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli consentiti. Il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge numero 103 del 23 giugno 2017 che, tra l'altro, ha modificato la formulazione dell'articolo 448 cod.proc.pen. inserendo dopo il secondo comma il comma 2 bis che recita: "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della Misura di sicurezza." La novella ha precisato che le disposizioni del comma 2 bis si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena è stata presentata il 6 novembre 2017 dopo l'entrata in vigore della legge e quindi dopo il 3 agosto 2017.

Nel caso di specie devono ritenersi applicabili i nuovi limiti alla facoltà di impugnare sopra indicati in forza dei quali tra i motivi di ricorso ammissibili non rientra l'assenza di adeguata motivazione in ordine alla questione sollevata dal ricorrente. Pertanto, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 610 cod. proc. pen. come novellato dalla citata normativa, va dichiarata de plano l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Roma, udienza in camera di consiglio del 18 giugno 202