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Ordinanza — n. 35001/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35001/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35001/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO DAMIANO nato a BITONTO il 24/06/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 16/5/2019 che ha dichiarato la responsabilità di LISO DAMIANO in ordine ai reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura di prevenzione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché l'autoradio è stata rinvenuta all'interno della vettura asseritamente guidata dall'imputato, e non vi è certezza che l'imputato fosse alla guida del veicolo, come non è sicuro il riconoscimento dell'autoradio da parte della persona offesa del furto.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35001/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché l'autoradio è stata rinvenuta all'interno della vettura asseritamente guidata dall'imputato, e non vi è certezza che l'imputato fosse alla guida del veicolo, come non è sicuro il riconoscimento dell'autoradio da parte della persona offesa del furto.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente identificazione forense diritto di non autoincriminarsi denuncia spontanea reticenza dolosa dei difetti alibi

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e violazione dell'art. 648 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO DAMIANO nato a BITONTO il 24/06/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 16/5/2019 che ha dichiarato la responsabilità di LISO DAMIANO in ordine ai reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura di prevenzione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché l'autoradio è stata rinvenuta all'interno della vettura asseritamente guidata dall'imputato, e non vi è certezza che l'imputato fosse alla guida del veicolo, come non è sicuro il riconoscimento dell'autoradio da parte della persona offesa del furto.

Il ricorso è inammissibile perchè generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e respinte dalla corte con articolate ed esaustive motivazioni immuni dai vizi dedotti. La corte ha spiegato che l'imputato è stato riconosciuto dai verbalizzanti non soltanto per il tatuaggio presente sul suo braccio destro, ma per il suo aspetto che era noto agli operanti in quanto all'epoca era sottoposto a misura di prevenzione. Ne discende che l'autoradio rinvenuta nell'abitacolo della vettura da lui guidata era nella sua disponibilità.

Quanto all'autoradio , la corte ha osservato che è stata riconosciuta in termini di certezza dalla persona offesa per alcuni segni di usura particolari presenti sulla stessa e non vi sono ragioni per dubitare della veridicità di tale riconoscimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore