Ordinanza — n. 35000/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO VINCENZO GIANLUCA nato a TORINO il 08/06/1968 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 28 gennaio 2020 che ha dichiarato COSTANTINO VINCENZO GIANLUCA responsabile dei reati di rapina e lesioni. Propone ricorso l'imputato deducendo: -vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato poiché la corte di appello ha ritenuto la piena attendibilità della versione accusatoria fondata sulle dichiarazioni della presunta persona offesa che, di contro, non appaiono credibili sotto il profilo soggettivo e non hanno trovato riscontri estrinseci.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 35000/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con le specifiche e articolate argomentazioni che la corte ha formulato in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa e mira ad ottenere una diversa valutazione delle fonti probatorie ed una diversa ricostruzione in fatto, deducendo censure che esulano dalle competenze di questa Corte che non può effettuareterzo giudizio di merito) ma deve valutare se le argomentazioni dei/giudici sono affette da manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO VINCENZO GIANLUCA nato a TORINO il 08/06/1968 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 28 gennaio 2020 che ha dichiarato COSTANTINO VINCENZO GIANLUCA responsabile dei reati di rapina e lesioni. Propone ricorso l'imputato deducendo: -vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato poiché la corte di appello ha ritenuto la piena attendibilità della versione accusatoria fondata sulle dichiarazioni della presunta persona offesa che, di contro, non appaiono credibili sotto il profilo soggettivo e non hanno trovato riscontri estrinseci.
Con articolate argomentazioni il ricorrente deduce alcune contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa che inducono a ritenere preferibile la diversa ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come furto con strappo e non rapina, poiché la violenza non era diretta alla personaecome affermato dalla giudice di merito masoltanto all'impossessamento della borsetta. -Violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere più contenuto per rispettare le finalità rieducativo della pena. -Vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili poiché la condanna al ristoro dei danni con provvisionale immediatamente esecutiva andava revocata non essendo stata raggiunta la prova del quantum del danno subito dalla persona offesa.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con le specifiche e articolate argomentazioni che la corte ha formulato in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa e mira ad ottenere una diversa valutazione delle fonti probatorie ed una diversa ricostruzione in fatto, deducendo censure che esulano dalle competenze di questa Corte che non può effettuareterzo giudizio di merito) ma deve valutare se le argomentazioni dei/giudici sono affette da manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà.
L'iter logico condiviso dai giudici di merito risulta immune dalle censure dedotte e la corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione sulle doglianze difensive, riportate integralmente nella sentenza impugnata. La corte territoriale, inoltre, ha evidenziato come la ricostruzione fornita dell'imputato sia risultata contraddittoria, inverosimile e diversa dalla prima versione fornita. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché /una volta riconosciuta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, corretta risulta la qualificazione giuridica attribuita alla condotta dell'imputato che ha esercitato violenza sulla Greco al fine di impossessarsi della borsa.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché non deduce violazione di legge e vizi della motivazione limitandosi ad invocare una pena più contenuta, che è già stata contenuta nel minimo edittale. Il quarto motivo relativo alla provvisionale è inammissibile poiché non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019) Rv. 277773 - 02 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consiglie