Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for exceeding factual review limits in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, confirming their prior fraud conviction. The defendants argued the appellate court failed to consider specific mitigating factors and the minor nature of the offense. The court rejected these claims, ruling that cassation reviews cannot re-evaluate factual evidence or substitute the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters, limiting its review to the logical and legal coherence of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BISIGNANO BRUNELLA nato a COSENZA il 24/11/1969 MORRONE SALVATORE nato a TARANTO il 24/07/1965 avverso l'ordinanza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dai Tribunale di Messina con sentenza 7 ottobre 2019.
2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, BISIGNANO Brunella e MORRONE Salvatore, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità avendo la Corte meramente recepito il giudizio articolato in primo grado senza considerare i profili e le doglianze sollevate dagli appellanti posto che la ditta dei ricorrenti, dopo avere ricevuto la somma a titolo di ab‘conto, ha redatto il progetto, ottenuto la concessione edilizia ed iniziato i lavori. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata' W:, SC4; n-st-tCD - Lconcessioneldella causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto dovendo si ritenere la motivazione della Corte territoriale meramente apodittica. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto del comportamento offensivo tenuto dalla persona offesa nei confronti della convivente dell'imputato e della personalità dell'imputato stesso.
3. La parte civile PIREDDA Luigi ha depositato memoria e conclusioni scritte, c chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso kg -erépositatopota spese.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa che ha evidenziato che i lavori menzionati nel ricorso sono risultati meramente di facciata e che per il resto l'attribuzione patrimoniale era frutto di prospettazioni false e capziose.
Si tratta di elementi legittimamente valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza Deve quindi darsi atto del fatto che l'iter argonnentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo; di conseguenza, appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in ragione di una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, scevra da errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio in quanto condotta sulla base di una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito tenendo conto l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 3.2.
Quanto alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla determinazione della pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che sussiste motivazione che congruamente valutahl Precedenti penali degli imputati, il carattere non occasionale della condotta, l'articolata preordinazione della stessa, l'entità del danno causatot persona offesa con ciò evidenziando profili che rendono palese la mancanza dei / presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis o ‘ comunque ldi qualsiasi ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Nulla si liquida alla parte civile costituita in relazione alla irrilevanza delle considerazioni svolte ai fini della decisione finale (Sez. 2, Sentenza n. 12784 del 23/01/2020 Rv. 278834 - 01). 3 L, /
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento