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Ordinanza — n. 34996/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of res judicata on prescription after annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34996/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued that the prescription period for the crimes should have been calculated after the annulment of the lower court's decision. The court ruled that the remand proceedings only addressed sentencing conversion, leaving prior issues already settled by the annulment judgment, thus preventing a new prescription calculation.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 624 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a criminal judgment is annulled and remanded solely for sentencing conversion, the partial res judicata on criminal liability precludes the appellant from claiming a new prescription period calculated from the annulment date.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility partial res judicata prescription period calculation sentencing conversion judgment annulment effect impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 624 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
artt. 157 cod. pen
Violazione degli artt. 157 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 7 maggio 2019
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Reggio Calabria, in veste di giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza 7 maggio 2019, ha confermato la sentenza già pronunciata dal Tribunale di Patti con sentenza 13 ottobre 2017.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFICI ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 16/12/1975 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Reggio Calabria, in veste di giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza 7 maggio 2019, ha confermato la sentenza già pronunciata dal Tribunale di Patti con sentenza 13 ottobre 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RIFICI Antonino, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 157 cod. pen. 624 cod. proc. pen. in conseguenza della mancata declaratoria della prescrizione in ordine ai reati ascrittigli in quanto maturata successivamente alla sentenza di annullamento.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Deve infatti rilevarsi che oggetto del giudizio di rinvio erano solamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio specificamente alla valutazione relativa alla possibile conversione della pena ai sensi della legge 689/81. Al contrario, tutti i rimanenti motivi erano stati rigettati da questa Corte già con la sentenza di annullamento. Di conseguenza, si era ormai formato il giudicato parziale su tali questioni con definitività dell'accertamento relativo alla penale responsabilità. Mancanoi quindi» presupposti per poter ritenere maturato il termine di prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di annullamento come sopra richiamata.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 18 giugno 2021 Il Consiglier estensore Il Pr