Ordinanza — n. 34995/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SERAFINO nato a ROMA il 17/03/1958 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 13 marzo 2014 appellata da LOMBARDI SERAFINO ha riqualificato come tentativo di riciclaggio la condotta ascritta all'imputato, rideterminando la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione degli articoli 648 bis e 133 codice penale poiché la condotta avrebbe dovuto essere più correttamente qualificata come ricettazione, in quanto l'azione posta in essere dall'imputato non era idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva del bene. - Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena poiché la corte ha valorizzato la presenza di precedenti penali dell'imputato senza considerare che gli stessi sono risalenti nel tempo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 bis cod.pen, art. 648 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34995/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed infatti dalla motivazione della sentenza emerge che al momento dell'intervento dei Carabinieri gli imputati avevano già smontato la targa anteriore del veicolo e la corte ha ritenuto non consumato il delitto di riciclaggio che era in corso. Non può riconoscersi, come viene proposto dalla difesa, il delitto di ricettazione invece che quello di riciclaggio, perché, come sancito da questa Sezione 2^ (sentenza n. 46754 del 26/09/2018 dep. 15/10/2018 Rv. 274081-01 imputato D), "il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SERAFINO nato a ROMA il 17/03/1958 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 13 marzo 2014 appellata da LOMBARDI SERAFINO ha riqualificato come tentativo di riciclaggio la condotta ascritta all'imputato, rideterminando la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione degli articoli 648 bis e 133 codice penale poiché la condotta avrebbe dovuto essere più correttamente qualificata come ricettazione, in quanto l'azione posta in essere dall'imputato non era idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva del bene. - Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena poiché la corte ha valorizzato la presenza di precedenti penali dell'imputato senza considerare che gli stessi sono risalenti nel tempo.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed infatti dalla motivazione della sentenza emerge che al momento dell'intervento dei Carabinieri gli imputati avevano già smontato la targa anteriore del veicolo e la corte ha ritenuto non consumato il delitto di riciclaggio che era in corso. Non può riconoscersi, come viene proposto dalla difesa, il delitto di ricettazione invece che quello di riciclaggio, perché, come sancito da questa Sezione 2^ (sentenza n. 46754 del 26/09/2018 dep. 15/10/2018 Rv. 274081-01 imputato D), "il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod.pen.
è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" dell'origine delittuosa del bene. (...) la disposizione di cui all'art. 648 bis cod.pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731)".
Ne consegue che "trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l'origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell'azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all'art. 648 cod.pen. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla ;/. identificazione del bene quale provento di precedente delitto."( Sez. 2 -, Sentenza n. 37559 del 30/05/2019 Ud. (dep. 11/09/2019) Rv. 277080 —01).
Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la motivazione appare congrua e rispettosa dei criteri fissati all'articolo 133 codice penale nella determinazione della pena poiché ha correttamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato, ritenendoli significativi della sua negativa pericolosità, nonostante fossero risalenti nel tempo, con un giudizio discrezionale che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito ed esula dalle competenze di questa corte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Pres nte MARIA DAN