Ordinanza — n. 34994/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO MARIA CARMINA nato a SANTA MARIA A VICO il 09/03/1965 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere con sentenza 22 maggio 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34994/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO MARIA CARMINA nato a SANTA MARIA A VICO il 09/03/1965 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere con sentenza 22 maggio 2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, BUONO MARIA CARMINA, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità in conseguenza della intrinseca contraddizione tra l'uso di più nomi e la presenza di un "innamoramento". Tali circostanze avrebbero dovuto esplicitare la palese inidoneità degli artifizi e dei raggiri.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Sussiste in punto dichiarata penale responsabilità una motivazione logica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e per tali caratteri non suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Peraltro, sulla dedotta inverosimiglianza della versione resa, la ricorrente nemmeno si confronta con l'effettivo contenuto dell'apparato motivazionale che evidenzia che incontri e "innamoramento" grEtrio avvenuti via Internet con tutte le conseguenze agevolmente desumibili.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso irfRoma, il 18 giugno 2021 Il Consiglier estensore Il