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Ordinanza — n. 34991/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and failure to raise recidivism at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34991/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to procedural defects and lack of specificity. The appellant challenged the appellate court's confirmation of fraud and substitution of person convictions, citing unexplained sentencing and alleged recidivism. The court rejected these arguments because the appeal failed to cite specific passages of the lower decision and did not formally raise the recidivism issue during the prior appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely criticizes the reasoning generally without pointing to specific logical flaws or if a ground like recidivism was not raised in the prior appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds recidivism procedural defect generalized criticism rejection appellate review requirements recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Inoltre, la doglianza relativa alla recidiva per come ritenuta sussistente non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Inoltre, la doglianza relativa alla recidiva per come ritenuta sussistente non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCROFANI GIANLUCA nato a TORINO il 23/05/1968 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa e sostituzione di persona già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza 23 ottobre 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SCROFANI Gianluca, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata motivazione della determinazione della pena, della mancata esclusione della recidiva reiterata, del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 3.1.

Inoltre, la doglianza relativa alla recidiva per come ritenuta sussistente non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 3.2. Sussiste inoltre specifica motivazione in punto trattamento sanzionatorio e giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a cui il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nell'inammissibilità del ricorso sub specie di aspecificità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consi 'ere es