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Ordinanza — n. 34989/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34989/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34989/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO FRANCESCO nato a FRIGNANO il 15/02/1962 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di tre assegni bancari dell'importo di 1000, 2000 e 2800 C, già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere con sentenza 24 settembre 2018.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo ordine di doglianze, articolato in due diversi motivi di ricorso e relativo alla credibilità della persona offesa, si risolve nel tentativo di una mera rilettura degli atti di causa che, tra l'altro, non si confronta con l'assorbente considerazione svolta dalla Corte territoriale per cui nemmeno il ricorrente era stato in grado di specificare che tipo di lavori avrebbe svolto per la parte offesa che a sua volta ha affermato di non conoscerlo. Sotto tale aspetto e in difetto di effettive allegazioni da parte dell'imputato, risulta logica l'affermazione della mancanza di elementi che oggettivamente smentiscano la persona offesa. 3.2.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione partecipazione al reato frode nel pignoramento corruzione nell'esecuzione forzata inadempimento reiterato pentito

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO FRANCESCO nato a FRIGNANO il 15/02/1962 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di tre assegni bancari dell'importo di 1000, 2000 e 2800 C, già pronunciata dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere con sentenza 24 settembre 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PAGANO Francesco, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della persona offesa nella parte in cui la stessa aveva dichiarato di avere firmato in bianco gli assegni di cui poi aveva denunciato il furto perché doveva fare dei regali ai figli e nella parte in cui si nega credibilità alla versione alternativa offerta dall'imputato trattandosi di ricostruzione coerente con gli usi commerciali. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico non potendosi ritenere verosimile il dolo allorché si consideri che gli assegni sono stati consegnati a persone con cui l'imputato aveva stabili rapporti di frequentazione. 2.3 Vizio di motivazione in conseguenza del rigetto della richiesta rinnovazione istruttoria consistente nella escussione del teste ROCCO Lino. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata non avendo il giudice tenuto conto di elementi che il ricorrente ritiene qualificanti quali ad esempio l'attività lavorativa svolta, il notevole lasso temporale tra i reati commessi e l'assenza di condanne o denunce per fatti recenti. 2.5.

Vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di puntuale considerazione dei rilievi e delle doglianze articolate dalla difesa in sede di appello in relazione alla contestata recidiva. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza della illegittimità del riferimento alla mancanza di elementi valutabili in favore dell'imputato e alla mancata considerazione della inesistenza di frequentazioni con soggetti legati ad ambienti criminali, dello svolgimento di regolare attività lavorativa, della mancanza di condanne recenti.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo ordine di doglianze, articolato in due diversi motivi di ricorso e relativo alla credibilità della persona offesa, si risolve nel tentativo di una mera rilettura degli atti di causa che, tra l'altro, non si confronta con l'assorbente considerazione svolta dalla Corte territoriale per cui nemmeno il ricorrente era stato in grado di specificare che tipo di lavori avrebbe svolto per la parte offesa che a sua volta ha affermato di non conoscerlo. Sotto tale aspetto e in difetto di effettive allegazioni da parte dell'imputato, risulta logica l'affermazione della mancanza di elementi che oggettivamente smentiscano la persona offesa. 3.2.

Le doglianze relative alla insussistenza dell'elemento psicologico risultano inammissibili. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.3. Le doglianze in ordinevrigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (o alla acquisizione di prova decisiva) risultano inammissibili in quanto del tutto generiche non comprendendosi, alla stregua della lettera del ricorso, non solo la decisività ma la stessa rilevanza delle dichiarazioni del teste evocato. 3.4. Inammissibili le doglianze in punto recidiva, sussistendo sul punto una motivazione logica'congrua che valorizza le modalità della condotta del reato oggetto del giudizio in relazione alla presenza di plurimi e specifici precedenti per tra/ricettazione di cui l'ultima risultava essere stato commessq,due anni prima dei fatti in contestazione.

Peraltro, le stesse circostanze ribadite in sede di ricorso risultano essere esplicitamente valutate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione logica, lineare, congrua. Tale situazione determina che nemmeno possa dubitarsi del fatto che le considerazioni svolte in sede di appello siano state oggetto di valutazione e nemmeno implicitamente disattese. 3.5. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta sussistere adeguata e congrua motivazione avente ad oggetto la personalità dell'imputato, il carattere organizzato della condotta, la strumentalizzazione della svolta attività lavorativa.

Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, il tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua