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Ordinanza — n. 34988/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding fraudulently insolvent conviction where insolvency can be presumed from prior conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34988/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal by Lorenzo Bifolchi inadmissible, upholding his conviction for fraudulent insolvency. The appellant argued that insolvency cannot be presumed merely from non-performance, but the court ruled that such a condition can be inferred from the agent's preceding and subsequent conduct. Consequently, the appeal was rejected as it violated established case law regarding the evidentiary standards for fraudulent insolvency.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; In cases of fraudulent insolvency, the agent's insolvency at the time of assuming the obligation may be presumed from prior and subsequent conduct, including silence, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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fraudulent insolvency criminal appeal inadmissibility presumption of insolvency non-performance evidence Cassa delle Ammende mancata prova della solvibilità insolvenza indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 39887 del 16/06/2015
Sez. 2, Sentenza n. 8893 del 03/02/2017
264514 - 01) rimanendo rilevante al proposito anche il semplice silenzio (Sez. 2, Sentenza n. 8893 del 03/02/2017 Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFOLCHI LORENZO nato a PERUGIA il 10/08/1979 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di insolvenza fraudolenta già pronunciata dal Tribunale di Perugia con sentenza 5 novembre 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BIFOLCHI Lorenzo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allo stato di insolvenza quale presupposto della condanna non potendo l'insolvenza essere presunta o desunta dall'inadempimento 3. Il ricorso è inammissibile essendosi la Corte territoriale conformata al principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 2, Sentenza n. 39887 del 16/06/2015 Rv. 264514 - 01) rimanendo rilevante al proposito anche il semplice silenzio (Sez. 2, Sentenza n. 8893 del 03/02/2017 Rv. 269682 - 01). La Corte di appello, infatti, ha specificatamente motivato valutando la condotta successiva dell'imputato sulla base di profili di fatto nemmeno presi in considerazione in sede di ricorso.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 18 giugno 2021 Il Consigli re estenso