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Ordinanza — n. 34987/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASARIN MASSIMILIANO nato a TERNI 11 11/01/1964 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno bancario di provenienza furtiva già pronunciata dal Tribunale di Terni con sentenza prima dicembre 2017.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita assegno bancario irregolarità finanziarie informazioni bancarie riproduzione e imitazione di biglietti di banca riscossione di prestazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASARIN MASSIMILIANO nato a TERNI 11 11/01/1964 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno bancario di provenienza furtiva già pronunciata dal Tribunale di Terni con sentenza prima dicembre 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CASARIN Massimiliano, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità difettando effettivi elementi probatori sul punto non potendosi nemmeno ritenere che, a distanza di un ragguardevole lasso di tempo dai fatti, l'imputato potesse riferire chi gli aveva dato l'assegno e non avendo il Casarin alcuna competenza ai fini della verifica dell'assegno medesimo. 2.2. Con memoria pervenuta alla cancelleria della settima sezione in data 16 giugno 2021, il ricorrente ha depositato memoria in cui insisteva per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.2. Quanto alla possibilità di riferire da chi avesse ricevuto l'assegno, la Corte evidenzia la mancanza di contatti tra l'emittente dell'assegno rubato e l'imputato il che, in difetto di girata, rende ulteriormente palese l'inattendibilità delle considerazioni svolte nel ricorso e costituisce profilo argomentativo con cui il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo perciò nell'inammissibilità del ricorso sub specie di aspecificità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consiglie