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Ordinanza — n. 34985/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34985/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34985/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO VINCENZO nato a PIACENZA il 25/10/1977 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno bancario già pronunciata dal Tribunale di Piacenza con sentenza 30 maggio 2008.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34985/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. A nulla rileva infatti che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la contestata recidiva sia stata considerata subvalente o - come nel caso di specie- equivalente all'esito del giudizio di comparazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 4178 del 05/12/2018 Rv. 274899 - 01; Sez. 6 -, Sentenza n. 50995 del 09/07/2019 Rv. 278058 - 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Rv. 280059 - 01 Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, Rv. 269129, in motivazione) in quanto l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, "delle disposizioni dell'art. 69" e quindi esplicitamente esclude la rilevanza del giudizio di valenza.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie decorrenza degli interessi criminalità persistente restituzione del termine modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO VINCENZO nato a PIACENZA il 25/10/1977 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno bancario già pronunciata dal Tribunale di Piacenza con sentenza 30 maggio 2008.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, DI CARLO Vincenzo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato contestato in conseguenza della riconosciuta equivalenza della recidiva nel giudizio di valenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con memoria 4 giugno 2021, la difesa dell'imputato ha ulteriormente illustrato i profili per cui riteneva doversi affermare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. A nulla rileva infatti che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la contestata recidiva sia stata considerata subvalente o - come nel caso di specie- equivalente all'esito del giudizio di comparazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 4178 del 05/12/2018 Rv. 274899 - 01; Sez. 6 -, Sentenza n. 50995 del 09/07/2019 Rv. 278058 - 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Rv. 280059 - 01 Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, Rv. 269129, in motivazione) in quanto l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, "delle disposizioni dell'art. 69" e quindi esplicitamente esclude la rilevanza del giudizio di valenza.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 18 giugno 2021 Il Consi fiere estenso